Amiche ed Amici carissimi, l’eccessiva tolleranza alla dilagante maleducazione – peraltro troppo spesso intrisa di cattiveria e violenza – manifestata con comportamenti agìti sia in ambito reale che virtuale, ha agevolato il crollo dei freni inibitori con la conseguente propagazione del turpiloquio e, quel che è più grave, scadendo soventemente nella calunnia enella diffamazione, dimenticando che, pur nella decadente era del “tutti insultano tutti”, la Legge non ne ha abrogato la punibilità, assumendo così la difesa del soggetto vessato.
Nel linguaggio comune, tendiamo ad attribuire ai termini “calunnia” e “diffamazione” identico significato, considerandoli erroneamente alla stregua di sinonimi.
Tuttavia, calunniare e diffamare, pur trattandosi in entrambi i casi di deplorevoli comportamenti, perpetrati ai danni altrui ed entrambi puniti dalla Legge, nel campo del diritto penale sono considerati due reati distinti che presentano importanti differenze, sia per quanto concerne il significato attribuito al comportamento manifestato, sia per le conseguenze legali.
A completamento della contestuale grettezza, alla calunnia ed alla diffamazione, si aggiunge l’ingiuria, solo recentemente depenalizzata, ma non esclusa dal procedimento per illecito civile.
Abbiamo più volte trattato con l’Amico Gian Ettore Gassani – Avv. Matrimonialista – Presidente AMI – argomenti di stretta pertinenza alla sfera matrimoniale e familiare – anche mediante la presentazione delle Sue pubblicazioni in veste di Saggista e di Scrittore -, ma oggi è con noi, sollecito e prodigo nella diffusione di un “messaggio socialmente utile”, corredato da elementi atti all’identificazione dei reati più comuni e l’illustrazione delle relative procedure legali atte alla nostra difesa, ricordandoci così che non siamo costretti a subire passivamente le intemperanze altrui.
Daniela Cavallini:
Bentornato Gian Ettore, grazie di essere con noi per aiutarci ad affrontare il drammatico tema dell’irrefrenabile pericolosità sociale. Un aspetto che coinvolge tutti e quotidianamente si manifesta letale per molti.
Avv. Gian Ettore Gassani:
Grazie a te Dani per l’iniziativa. Ho accettato molto volentieri il tuo invito perché l’argomento è meritevole della massima attenzione da parte di tutti: nessuno è avulso dalla costante esposizione ai ben noti tragici eventi.
Nell’introduzione hai evidenziato un connubio che è la piaga del nostro tempo. Maleducazione e libertinaggio, la cui esaltazione si palesa degenerando nella violenza fisica e/o verbale, peraltro quest’ultima, riscontrabile anche e soprattutto in ambito virtuale, mediante i Social.
Ritengo che la rete sia uno strumento meraviglioso, un’apertura sul mondo, una fucina di idee che offre infinite opportunità, tuttavia, costituisce anche un altrettanto immensa fonte di pericolosità.
Daniela Cavallini:
In entrambe le realtà – effettiva e virtuale – le insidie cui siamo costantemente esposti sono davvero innumerevoli oltreché in accanito, perverso aggiornamento.
Alla luce di quanto asserito, pur individuando nell’autoprotezione la primaria fonte preventiva, è determinante acquisire cognizione di causa, propedeutica sia al riconoscimento deipiù probabili e diffusi raggiri, sia in merito all’intervento della Legge in nostra tutela.
Preziose e fondamentali le Tue delucidazioni…
Avv. Gian Ettore Gassani:
“Cognizione di causa” è il criterio essenziale su cui basarsi onde evitare attribuzioni approssimative, dispensatrici di interpretazioni empiriche, spesso foriere di illusioni che, non di rado, inducono taluni persino nella ridicolaggine di paventare denunce a chicchessia, per fatti legalmente impunibili.
Nulla è più inefficace di un’espressione minacciosa priva di fondamento!
Pertanto, al fine di fare chiarezza, antepongo la disquisizione terminologica tra calunnia, diffamazione, ingiuria. Può apparire un’esposizione cavillosa, tuttavia indispensabile al fine di identificare la tipologia del danno subìto, su cui si baserà la difesa.
La calunnia detiene il presupposto della falsità: nella consapevolezza dell’innocenza della persona accusata, si concretizza con la denuncia della stessa per colpevolezza del (falso) reato all’autorità giudiziaria;
la diffamazione si esplicita nell’offendere coram populo (alla presenza minima di due persone) la reputazione di una persona assente;
per ingiuria s’intende l’offesa basata sulle caratteristiche fisiche, morali o sociali inferta alla persona presente, finalizzata a lederne la dignità.
Daniela Cavallini:
Pleonastica la domanda: come interviene la Legge nelle tre differenti circostanze?
Avv. Gian Ettore Gassani:
La calunnia è un reato – disciplinato dall’art. 368 del Codice Penale- punibile con la reclusione e, come tale, alla denuncia segue l’iter processuale;
l’ingiuria è stata depenalizzata e contestualizzata nell’illecito civile. Si delinea pertanto l’indispensabilità di delegare la propria difesa all’Avvocato, che procederà alla valutazione del danno e ne quantificherà consona richiesta risarcitoria all’ingiurioso.
Tuttavia, in entrambi i casi – calunnia ed ingiuria – contrariamente alla diffamazione, non prevedono l’estensione all’ambiente virtuale.
La diffamazione permane reato penale, disciplinato dall’art. 595 del Codice Penale e, ribadisco, è suscettibile di condanna con estensione all’ambiente virtuale.
Daniela Cavallini:
La diffamazione, altrimenti nota come “sparlare alle spalle”, dato il riconoscimento di reato esteso anche all’ambito virtuale, suscita un pizzico d’ironia nel ricondurre simultaneamente il pensiero a “tutti in galera”.
Avv. Gian Ettore Gassani:
Sorrido con te, ma potenzialmente non sarebbe una considerazione molto lontana dalla realtà.
In effetti, configurandosi la diffamazione nell’espressione offensiva volta a pregiudicare la reputazione della persona assente -cui è l’assenza stessa il fattore determinante ad inibirne simultaneamente la sua stessa difesa -, si evidenzia nei social -detentori per antonomasia d’illimitato potere divulgativo – la ben immaginabile aggravante di detto misfatto.
E’ utile precisare che non è esente dal reato di diffamazione – e relative conseguenze – neppure chi ritiene di garantirsi l’immunità omettendo il nome del destinatario dell’ingiuriosa divulgazione, qualora sia allo stesso riconducibile e identificabile da altri utenti.
Infine sottolineo che quale identico reato sono contemplate anche le chat di gruppo, seppur rivolte ad un raggruppamento di persone numericamente esiguo.
Daniela Cavallini:
Alla luce di quanto chiaramente esposto, emerge l’esortazione alla corretta condotta personale se non come imprescindibile principio di civiltà, almeno per consapevolezza delle non lievi conseguenze.
Un sentito grazie all’Avv. Gian Ettore Gassani ed un abbraccio a tutti.
Daniela Cavallini