Norme di salvaguardia riordino delle carriere

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Le modifiche che si suggeriscono, oltre quelle già recepite per gli altri ruoli e già diffuse, sono dirette ad armonizzare il sistema di progetto, le procedure, le modalità e i requisiti che regolano la revisione dei ruoli della Polizia di Stato a tutela del personale interessato anche in comparazione con i vantaggi contenuti nella bozza di revisione del personale dell’Arma dei Carabinieri.

L’introduzione dei seguenti e necessari correttivi eviterà sbilanciamenti per il personale relativamente alle progressioni in carriera e alle conseguenti variazioni di natura economica attualmente diversificate nelle differenti bozze di revisione delle due Forze di polizia.

Occorre intervenire primariamente sui diversi requisiti richiesti sia per le attribuzioni economiche che per gli avanzamenti: giudizi e sanzioni disciplinari riportate.

Infatti da una comparazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo perché sussiste anche in altri concorsi, risulterebbero ridotti i requisiti richiesti nell’Arma e ciò comporterebbe un enorme vantaggio sia per la progressione che per i benefici economici come anche differenti sono alcuni criteri tra i ruoli nella Polizia di Stato:

1) risulta evidente che nella attribuzione della prevista denominazione di “COORDINATORE”nella “bozza” agli Assistenti capo, ai Sovrintendenti Capo è richiesto il giudizio di distinto mentre per i Sostituti Commissari ottimo quindi è da modificare in distinto anche per le corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico;

2) Nel confronto poi con “l’Arma” il personale di “Polizia” è notevolmente sfavorito con i conseguenti benefici economici sia per il tempo che per la qualificazione della sanzione. Infatti, è richiesto il limite temporale di un quinquennio (rispetto al loro biennio). Bisogna modificare anche per la Polizia di Stato in biennio.

La SEDE di servizio nella fase transitoria deve essere garantita per tutti i ruoli e qualifiche stante anche i vari anni di attesa e gli ingiustificabili ritardi. Circostanze che naturalmente hanno influito sull’invecchiamento del personale e sulle conseguenti diversificate esigenze che non possono ricadere sullo stesso per l’inerzia dell’Amministrazione.

Nel quadro complessivo transitorio, dato il mantenimento della sede per gli Assistenti Capo nel transito alla sovrintendenza e riconosciuto anche ai Sovrintendenti Capo nel passaggio a Vice Ispettore, si deve aggiungere “straordinariamente” la stessa previsione per non creare un ingiusto danno ai vincitori del concorso interno a 1400 da vice Ispettori, bandito nel 2013, anche alla luce del possibile ampliamento del numero dei posti per tutti gli idonei che comporterebbe la obbligatoria modifica delle preventivate sedi inserite nel bando. Lo stesso criterio ovviamente essendo fase transitoria deve essere garantito oltre che per tutti gli attuali Direttivi e Dirigenti anche per i neo direttivi del ruolo esaurimento.

Bisognerebbe ridurre da 9 a 7 anni l’anzianità utile per il passaggio da Ispettore Capo a Ispettore Superiore tenendo conto dell’allungamento operato sulle qualifiche e delle diminuite possibilità di progressione rispetto alla precedente procedura anche in considerazione che nell’Arma criteri, possibilità e tempi sono a loro favorevoli.

Gli attuali limiti massimi di età previsti per l’accesso ai ruoli di Agenti, Ispettori e Commissari sono rispettivamente di 26, 28 ,30. Occorre mantenere tali limiti modificando la previsione di anni 26 nella “Bozza” per l’accesso al Ruolo degli Ispettori.

Nell’Arma dei Carabinieri i Luogotenenti possono conseguire l’avanzamento a sottotenente del ruolo normale per meriti eccezionali e benemerenza d’istituto art. 1296.

Modifica bozza lavoro: occorre prevedere per i Sostituti Commissari analoga possibilità con avanzamento nella qualifica di Vice Commissario della Carriera dei Funzionari.

Attualmente il Sostituito Commissario, che accede alla pensione, può essere collocato il giorno successivo alla qualifica di Commissario del ruolo speciale. Nella “Bozza” si prevede una “reformatio in peius” con il conferimento della qualifica di Vice Commissario del ruolo dei Funzionari, andrebbe modificato l’art. 21 della Bozza con la previsione della qualifica di “Commissario”.

RUOLO DEI DIRETTIVI AD ESAURIMENTO
All’indomani della Riforma della Polizia del 1981 veniva istituito nell’Arma dei Carabinieri il Ruolo Tecnico Operativo ( art.53 della Legge 212/83) a cui potevano accedere i “Marescialli” i quali potevano raggiungere il grado di Tenente Colonnello successivamente il ruolo venne soppresso ma per circa dieci anni consentì avanzamenti e gli inquadrati transitarono nel 1992 allatto della sua istituzione all’interno del Ruolo Speciale degli Ufficiali dei Carabinieri e da allora -ancora per 25 anni-è stato sempre alimentato da ulteriori migliaia di appartenenti alla qualifica apicale dei marescialli e/o Luogotenenti e attualmente ha una forza organica di 1500 unità.

Questa situazione ha creato una disparità di trattamento incidente nella progressione di carriera delle altre forze di Polizia ad Ordinamento civile tanto che il Legislatore nel 2000 volle ovviare a quanto accaduto, istituendo anche nella Polizia di Stato il Ruolo Direttivo Speciale che però non è mai stato avviato, per vari motivi, con grave danno per tutti gli aventi diritto.

Pertanto l’istituendo Ruolo Direttivo ad Esaurimento è atteso da quel personale (sono rimasti in 2079 da 8800 che erano) come uno strumento che finalmente gli permetterà di compensare in parte il danno e l’ingiustizia a suo tempo subita con il riordino del 1995.

L’Amministrazione ha accolto le richieste di questa Federazione e quindi le modalità di accesso al ruolo dei direttivi ad esaurimento saranno con un unico concorso interno per soli titoli a cui potranno partecipare tutti coloro che erano appartenenti al ruolo degli Ispettori in data 31/8/1995.

La dotazione organica complessiva è di 1800 unità, mentre gli aventi diritto sono circa 2079, onde evitare un ulteriore ingiusto danno(nei confronti di coloro che sono stati giàpenalizzati nel corso della loro carriera per inerzia dell’amministrazione) è necessario garantire che tutti, anche in soprannumero, accedano a tale istituendo ruolo. A sostegno di tale proposta si deve ricordare che nel 1995 vennero previste 4 selezioni di 1000 posti per inquadrare tutti gli Ispettori allora inseriti nel ruolo ma per un grave errore circa 200 ispettori non vennero calcolati e furono costretti a sostenere un nuovo concorso per riallinearsi a tutti gli altri. Oggi rischierebbero di nuovo l’esclusione essendo collocati in graduatoria negli ultimi 200 posti dei 2079.

Per evitare possibili e gravi scavalchi gerarchici bisognerà adottare il criterio della differenziazione delle diverse anzianità di inquadramento da Sostituto Commissario.

La sede di servizio, alla luce del sistema di revisione dei ruoli in corso, dovrà essere mantenuta a tutti i concorrenti.

Il corso che i vincitori dovranno frequentare non può essere diverso, per il principio di equità, con quello che sarà frequentato dall’ equiparato personale dell’Arma dei Carabinieri previsto dall’art. 2212 quaterdecies COM: “ammessi a frequentare, anche con modalità telematiche, un corso informativo non inferiore a 15 giorni” che contestualizzato con la bozza in esame comunque non potrà che essere di “durata non superiore a tre mesi” comprensivo della modalità telematica essendo previsto in tutti i ruoli.

A tal proposito giova ricordare le quattro settimane di formazione per la “qualità di Ufficiale di P.S.” che l’Amministrazione ha fatto svolgere a partire dal 2001 a tutti gli Ispettori Superiori S.U.P.S. “ante riordino 1995” oltre a tutti i corsi che periodicamente vengono fatti frequentare agli Ispettori Superiori e ai Sostituti Commissari alla Scuola di Nettuno per l’Ordine Pubblico. Non tener conto di questa formazione significherebbe arrecare un grave danno erariale.

La bozza prevede che l’organico di 1800 unità sia frazionato in 1500 unità per il personale in premessa e altre 300 unità non sufficienti messe a concorso tra tutti coloro (2500 circa che hanno vinto i concorsi da Ispettori Superiori S.U.P.S. e poi con gli anni promossi Sostituti Commissari).

Bisogna rilevare in questo contesto che l’organico di 1500 unità del Ruolo Speciale ad Esaurimento degli Ufficiali dei Carabinieri sarà ulteriormente alimentato per 5 anni dal 2017 al 2021 di 800 unità, dando sostanzialmente la possibilità a 2300 Marescialli /Luogotenenti di rivestire una posizione in carriera direttiva.

Quindi onde non creare ulteriori disparità occorre in soprannumero consentire ai 2079 vincitori dell’unico concorso di accedere tutti nel Ruolo Direttivo ad Esaurimento e ultimato questo recupero professionale immediatamente procedere anche al concorso interno sempre per SOLI titoli di 300 posti riservato ai Sostituti Commissari (circa 2500) in modo da parificare gli organici “tra gli stessi ruoli dell’Arma e della Polizia”.

Nell’Arma dei Carabinieri comunque sono previste delle unità in soprannumero che sbilanciano l’equilibrio degli organici rispetto alle altre Forze di Polizia come anche in soprannumero (art.2212 terdecies COM) saranno considerate le immissioni dal 2017 al 2021 nel Ruolo Speciale ad Esaurimento a copertura di 800 unità(160 all’anno).

In particolare:

1) Contingente per la tutela del Lavoro n.505 unità;
2) Contingente per la tutela del patrimonio culturale n.88 unità;
3) Contingente per la tutela dell’ambiente n. 249 unità;
4) Contingente per la Banca d’Italia n.1000 unità.

Un soprannumero riassorbibile di 1842 (n.5 Generali di Brigata o Colonnelli, n.20 Tenenti Colonnelli o Maggiori, n.47 Ufficiali inferiori, n.458 Ispettori, n.262 Sovrintendenti e n.1048 Appuntati e Carabinieri).

Il criterio del soprannumero deve essere previsto ANCHE per il Ruolo Direttivo ad Esaurimento in quanto è un istituto già utilizzato e inserito nel sistema della bozza di revisione dei ruoli della Polizia di Stato come norma di salvaguardia della posizione giuridica dei “Vice Questori Aggiunti… con meno di tredici anni…che accedono, anche in soprannumero, … mediante scrutinio per merito comparativo…”e per gli attuali Commissari Capo.

Bisognerà anche prevedere una corretta collocazione nelle qualifiche dei vincitori in quanto per coloro i quali che non hanno mai usufruito di una ricostruzione gli stessi hanno diritto a vedersi riconosciuti degli anni di servizio nei limiti di un 50% del massimo consentito provenendo dalla qualifica/ruolo immediatamente inferiore.

La bozza dell’Arma dei Carabinieri disciplina la possibilità del TRANSITO degli Ufficiali del Ruolo Speciale ad Esaurimento nel Ruolo Normale analoga previsione dovrà essere inserita per il personale che sia in possesso dei titoli specifici richiesti.

ACCESSO E CARRIERA DEI FUNZIONARI 

Dopo aver eliminato il requisito del limite di età di 40 anni per l’immissione nel ruolo dei Sovrintendenti occorre consentire l’effettiva possibilità di una reale “carriera aperta dalla base” al personale in servizio (che notoriamente ha ormai un’età media di 45 anni) “cassando nella “Bozza” i limiti di “età non superiore a quaranta anni ” (art.3 n.4 ) per i posti riservati nel concorso pubblico e per i concorsi interni “ con un’età non superiore a 35 anni “ e “ riservato ai sostituti commissari con un’età non superiore a 55 anni” (art.5-bis n.1) per l’accesso alla carriera dei Funzionari.

E’necessario garantire il personale di tutti i ruoli in servizio con norme transitorie ed adeguati correttivi per quelle a regime finalizzate ad un effettivo sviluppo di carriera direttiva.Nello stesso tempo bisogna eliminare le differenze rispetto alle procedure agevolate in essere nella revisione dell’Arma dei Carabinieri che comportano situazioni di vantaggio nella progressione in carriera direttiva con manifesta disparità di trattamento e benefici economici.

Pertanto non potendo rinunciare alle indispensabili risorse umane esterne e contemporaneamente valorizzare le competenze interne occorre bilanciare il sistema con norme di parificazione nelle due procedure di accesso alla carriera dei funzionari (art.2bis)

Modificare il concorso pubblico (art.3) la percentuale dei posti disponibili deve essere ripartita con destinazione del 50% all’esterno e con il 50 % riservato al personale della Polizia di Stato, senza limiti di età, con metà dei posti al ruolo ispettori e l’altra metà al restante personale.

Modificare il concorso interno (art.5 bis) il 50% dei posti – concorso per titoli ed esame con corso di formazione di un anno (art.5 ter) – deve essere destinato al personale del ruolo degli Ispettori in possesso della laurea triennale con il 30% riservato ai frequentatori del 7° e 8° corso a cui l’Amministrazione ha fatto conseguire la laurea in Scienze delle Investigazioni mentre il restante 50% sarà riservato a concorsi per soli titoli ai Sostituti Commissari in possesso di laurea triennale.

Per quest’ultima modalità si deve prevedere una fase transitoria e fino al 2022, analogamente ai concorsi nell’Arma dei Carabinieri per l’accesso al Ruolo Normale degli Ufficiali, nella quale sarà richiesto il solo diploma di studio di 2° grado od equiparato e un corso, pure a regime, non superiore a tre mesi da effettuarsi anche con modalità telematiche.

 

I Segretari Generali Nazionali  – Giorgio Innocenzi   Flavio Tuzi