Altre mazzate per il Miur per scatti di anzianità ed inserimento in GaE

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Il diritto dei precari agli scatti di anzianità è legittimo, in ammissibile il ricorso dell’Amministrazione – Tribunale del Lavoro di Napoli: illegittima l’esclusione nel piano assunzionale per gli inseriti in GaE

Scatti legittimi anche per i docenti a t.d.

Il diritto dei precari è legittimo, dichiarato in ammissibile il ricorso
Con Ordinanza emanata dalla Corte d’Appello di L’Aquila è stato respinto ab origine l’appello proposto dal Miur contro la rivendicazione degli scatti di anzianità dagli assunti a tempo determinato. La Corte ha chiarito che bisogna riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti di lavoro succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati contratti che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Già la Suprema Corte di Cassazione, pochi mesi fa, con l’ordinanza n. 8945/17 aveva respinto l’ennesimo ricorso del Miur, ribadendo che la questione era già stata affrontata e risolta a favore dei lavoratori con le sentenze dello scorso anno. Nel settore scolastico, infatti, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE impone di riconoscere l’anzianità di servizio anche ai precari.

Diplomati magistrali in GaE

Il Tribunale del Lavoro di Napoli ha accolto il gravame di una ricorrente che avendo ottenuto l’inserimento nelle GaE in forza di sentenza passata in giudicato con effetto retroattivo a far tempo dall’anno 2014, aveva titolo a partecipare al piano di assunzione straordinaria previsto dalla l. 107/2015, mentre il Ministero le ha impedito di parteciparvi, non avendole consentito la presentazione con la procedura on-line dallo stesso predisposta.
Il Giudice napoletano ha ritenuto illegittimo il comportamento tenuto dal Miur riconoscendone il diritto che, se negato, come è stato, “ha di fatto vanificato l’esercizio, da parte della ricorrente, di una delle principali prerogative derivanti dall’ottenuta iscrizione in via retroattiva nelle GaE ossia quella di partecipare a detto piano straordinario di assunzioni e di ottenere la stabilizzazione del rapporto sin dall’anno scolastico 2015/2016”.
Di conseguenza il Tribunale ha ordinato al Miur “ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) per l’anno scolastico 2015/2016 nell’ambito della fase C del piano di assunzioni straordinario previsto dalla Legge 107/15, con decorrenza dal 1.9.2015” e al pagamento delle spese di soccombenza quantificate in 2.500 euro oltre accessori.