di Ninni Bonacasa
Dopo aver pubblicato il nuovo calendario scolastico della Regione Siciliana (D.A. n. 5653 del 19 luglio 2017), in cui si decreta che le lezioni avranno inizio giovedì 14 settembre 2017 ed avranno termine sabato 9 giugno 2018, sospensioni nei periodi/giorni:
– Vacanze di Natale: da venerdì 22 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018
– Vacanze di Pasqua: da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile 2018
– Festa dell’Autonomia siciliana: martedì 15 maggio 2018
pubblichiamo, ad integrazione, l’elenco dettagliato, delle festività di rilevanza nazionale previste nel calendario nazionale incardinando anche quanto disposto dalla Regione Siciliana:
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– Festa di Tutti i Santi, 1° novembre 2017
– Immacolata Concezione, 8 dicembre 2017
– Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
– Vacanze di Pasqua: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
– Pasqua, 1° aprile 2018
– Lunedì dell’Angelo, 2 aprile 2018
– Anniversario della Liberazione, 25 aprile 2018
– Festa del lavoro, 1° maggio 2018
– Festa dell’Autonomia siciliana: 15 maggio 2018
– Festa nazionale della Repubblica, 2 giugno 2018
– Festa del Santo Patrono, se ricadente durante il periodo delle lezioni.
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La Nota di commento
In merito alle precisazioni di cui all’art. 4 del D.A. n. 5653 del 19 luglio 2017 in cui si legge testualmente che “nell’ambito del calendario i Consigli di Circolo e d’Istituto (…) determinano (…) la sospensione, in corso d’anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno scolastico (…)” e che in caso di anticipo della data di inizio delle lezioni “le giornate di lezione derivanti da tali anticipi si aggiungeranno al calendario scolastico e non possono essere compensate”, va sottolineato che siccome il tetto minimo fissato su scala nazionale è di 200 giorni di lezioni/attività didattiche e il calendario regionale siciliano, invece, quest’anno ne prevede ben 206 giorni di lezione (-1 da computare per la Festa del Santo Patrono Locale), è del tutto evidente che gli OO.CC. della Scuola, in forza della conclamata autonomia scolastica, se deliberano eventuali anticipi, essi vanno legittimamente compensati in piena attuazione del PTOF e delle delibere adottate dagli OO.CC. di scuola; parimenti le sospensioni entro il tetto dei 200 giorni di lezione/attività didattica non devono prevedere alcun recupero senza che i Ds si debbano sbracciare più di tanto per affermare recuperi opinabili, se non illegittimi, invocando principi e regole non previsti da alcuna norma! Riferendoci al D.A., viene da chiedersi se si tratta di sviste plurime, diffusa incompetenza sulla normativa vigente o sfrontata prevaricazione istituzionale!
Giova anche sottolineare l’incompetenza di chi scrive nel citato D.A. che la festa del Santo Patrono si celebra solo se ricade durante l’anno scolastico (e non già durante le lezioni): che, guarda caso, va dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018!
È però altrettanto doveroso sottolineare l’assenza e/o il silenzio delle OO.SS. della scuola nonché dell’Area V che dovrebbero intervenire, quanto meno ex post facto per qualche puntualizzazione, ricordando all’assessore Marziano ed ai suoi collaboratori e consulenti (sic!) il doveroso rispetto dell’autonomia scolastica disciplinata dalla legge vigente e che, di conseguenza, le disposizioni regionali non possono essere ultra legem o peggio contra legem!
Tuttavia, ai colleghi Ds siciliani che leggono sempre con attenzione quanto pubblicato da questa testata, ricordo, comunque tre aspetti non secondari relativamente al prossimo anno scolastico:
1 – Quest’anno (e non si può ignorare o fare finta di non saperlo!) si svolgono in autunno le elezioni regionali ed ad massimo in primavera quelle nazionali; ciò implica una sospensione almeno di 4-5 giorni di lezioni/attività didattiche nelle scuole impegnate come seggi elettorali.
2 – Eventi/circostanze non previsti nel Piano annuale delle attività elaborato dal Ds ad inizio dell’anno e ratificato dagli OO.CC. interni, se accadono o dovessero accadere, si configurano come eventi non previsti e non prevedibili (neve, temporali, terremoti, black out elettrico, allagamento della scuola, mancata adduzione idrica, atti vandalici, ecc.) e, pertanto, tranne casi eccezionali, non sono soggetti a recupero alcuno!
3 – Eventuali rimodulazioni dei quadri orari per oggettive difficoltà ambientali, specie durante l’inverno e comunque oltre gli spazi di discrezionalità consentiti dalle vigenti disposizioni, vanno recuperati nel più breve tempo possibile, per esempio, a partire dal 1° marzo ovvero dall’entrata in vigore dell’ora legale (dalle ore 02:00 del 25 marzo 2018) in poi, e non al termine delle lezioni/attività didattiche o dopo gli esami di Stato, come le cronache nostrane ci hanno partecipato quest’anno!