Cisl su transito dei lavoratori di Messinambiente e di Ato Messina 3: “prevalga il rispetto delle norme e del contratto a tutela dei lavoratori”

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La querelle che in queste ore si è aperta sul fronte sindacale sul passaggio dei lavoratori di Messinambiente e di ATO Messina 3 alla nuova società Messina servizi Bene comune corre il rischio di creare una inutile confusione.
Ad intervenire così sulla vicenda, che nelle ultime ore ha registrato anche un deciso intervento del direttore dell’ufficio Provinciale del lavoro Dott. Gaetano Sciacca, sono il Segretario della UST CISL MESSINA Tonino Genovese, il Segretario Regionale FIT CISL Sicilia Dionisio Giordano ed il Segretario Generale FIT CISL Messina Letterio D’amico.
Le dichiarazioni del Dott. Gaetano Sciacca sono certamente condivisibili: ci limitiamo a richiamare il rispetto della norma e della disciplina contrattuale solo per precisare che rispettando le stesse si determinerà il risultato che sia i lavoratori dell’ATO ME 3 che i lavoratori di Messinambiente potranno comunque essere alle dipendenze della nuova società Messina servizi Bene comune.
Infatti, il personale attualmente alle dipendenze dell’ATO ME 3, in forza della LR 9/2010 deve transitare alle dipendenze della SRR Messina Area Metropolitana prima di essere utilizzato dalla Società di Scopo la Messina servizi Bene Comune, mentre il personale attualmente alle dipendenze della società Messinambiente, proprio in virtù del piano ARO del Comune di Messina presentato nel novembre 2014 ed approvato con apposito decreto della Regione Siciliana nel maggio del 2015 può transitare sempre nella società Messina Servizi Bene Comune attraverso l’art. 6 del CCNL FISE ASSOAMBIENTE.
E’ pertanto stucchevole la contrapposizione mediatica tra parti sociali nelle ultime ore posto che non vi è alcun dubbio che il piano d’intervento presentato dal Comune di Messina nel 2014 avesse a riferimento solamente il personale in forza a Messinambiente che pertanto può transitare nella nuova società di scopo Messina servizi Bene comune attraverso l’applicazione dell’art. 6 del vigente CCNL, come non vi è alcun dubbio che le ordinanze regionali susseguitesi alla Legge Regionale 9 del 2010 hanno lasciato alla contrattazione decentrata tra le parti la scelta della modalità di transito dalle SRR al soggetto gestore del servizio pubblico o privato e quindi anche in questo caso l’utilizzo dell’articolato contrattuale è percorribile.
In realtà, concludono i tre sindacalisti, sarebbe opportuno già dall’incontro di domani volgere l’attenzione alla decisione del Tribunale Fallimentare del 15 Settembre, ragionando sulla più infausta, il fallimento senza un periodo di esercizio provvisorio, per porre subito in essere tutti gli atti necessari ad evitare il rischio di un caos generalizzato con interruzione del servizio e consequenziale difficoltà sul mantenimento dei livelli occupazionali.