Pagamento crediti morosi su bolletta Enel : il parere della Giurista

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 A cura dell’Avvocato Lorella Presotto

Da più parti mi son stati chiesti pareri in merito a quanto pubblicato il 14 febbraio 2018 da Il Sole 24 ore, riguardante una nuova ipotetica gestione del pagamento dell’utenza elettrica.

In tale articolo viene manifestata l’intenzionalità dell’Authority di “spalmare” sulla buona utenza, quella pagante per intenderci, gli oneri di gestione non recuperati dai cattivi pagatori.Armatevi tutti di tempo e pazienza, perchè la materia, anche se tenterò di descriverla nel modo più semplice possibile, è abbastanza complicata e richiede delle ampie spiegazioni.

Per cui come io ho letto ore e ore, regolamenti e sentenze, chiedo a voi di metterci la buona volontà di arrivare sino in fondo a questo mio scritto.

Se volete diventare consapevoli e informati, dovrete applicarvi. Questo è l’unico modo per capire se vi stanno ingannando o meno.

Cominciamo con l’analisi.

Gli “ONERI GENERALI DI SISTEMA ” sono i costi che le società private (grossisti, venditori e distributori) debbono riconoscere allo Stato per la produzione e la manutenzione del sistema (fisico) di distribuzione.

Qualcuno forse andrà in crisi , e si chiederà, “ma non è stata provatizzata la distribuzione del servizio?”.

Ebbene… la produzione dell’energia elettrica e la sua distribuzione “fisica” (attenzione a questo vocabolo, perchè c’è differenza tra distribuzione “fisica” e distribuzione “contrattuale”) , appartengono ancora allo Stato, e vengono effettuate attraverso due Società di Diritto Pubblico (ovvero società dello Stato) che si occupano della “produzione fisica dell’energia” e del “sistema (tubazioni) di dispacciamento e distribuzione “ su tutto il territorio nazionale.

Il pagamento di questa prestazione da parte dello Stato (produzione e servizio di dispacciamento fisico) viene attribuito quale costo all’utente finale, e nella bolletta esso è indicato sotto la voce “ONERI GENERALI”.

Il consumo, invece ha una sua voce relativa.

A fianco della “produzione e dispacciamento fisico” eseguito dallo Stato vi è il “dispacciamento contrattuale” ovvero il contratto che l’utente stipula con la società che nella zona di pertinenza, acquista dallo Stato l’energia elettrica e la fa distributire (sempre dallo stato) all’utilizzatore finale.

Gli ONERI GENERALI sono quindi una TASSAZIONE imposta dallo Stato che ogni singolo utente paga , e che serve a rifondare lo Stato delle spese sostenute per la produzione e il dispacciamento fisico dell’energia elettrica.

RETE DISTRIBUTIVA (altresì detta FILIERA)

1) lo STATO, che come ho precisato prima, è PRODUTTORE E DISTRIBUTORE FISICO dell’energia elettrica.

2) il GROSSISTA , la società che effettua il contratto di acquisto direttamente con lo Stato.

3) il VENDITORE, ovvero la società che acquista il diritto di vendere il servizio dal grossista e che stipula e gestisce il contratto con l’utilizzatore finale.

Questo significa che l’energia elettrica prima di arrivare nelle nostre case, o nelle nostre aziende, compie almeno 3 passaggi .

E’ la principale motivazione per cui l’energia elettrica ha costi così rilevanti, non dovuti alla sua produzione, ma piuttosto al numero di passaggi , nella mani di società che nulla producono, se non carta e burocrazia, e che appesantiscono solo il costo per il cittadino.

Ma non è questa ora la sede per affrontare questo argomento.

Sicuramente però imporrebbe una riflessione ai tanti politici che dicono di avere a cuore il benessere dei cittadini.

Le SOCIETA’

che acquistano e distribuiscono l’energia elettrica, SONO TUTTE SOCIETA’ PRIVATE a cui si applicano le norme generali del nostro Diritto Privato.

Nel nostro ordinamento l‘imprenditore (e quindi la sua impresa) è colui che a proprio rischio e pericolo intraprende una qualsiasi attività sia essa di carattere commerciale, produttico, intellettuale, di distribuzione di beni e di servizi”

Sottolineo : A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO.

Ovvero senza alcuna ripercussione e ricaduta su terzi derivante dall’esercizio della propria attività.

IL CONTRATTO DI FORNITURA

Ciascun cittadino per ottenere la fornitura di energia elettrica sottoscrive un CONTRATTO con il distributore (contrattuale) di zona.

Nell’ordinamenteo italiano il CONTRATTO E’ UN ACCORDO TRA UNO O PIU’ SOGGETTI , CHE PRODUCE ALL’ATTO DELLA SUA STIPULA PER ENTRAMBE LE PARTI DIRITTI E OBBLIGAZIONI. ESSO SI IMPONE SOLO AI SOGGETTI CHE LO SOTTOSCRIVONO.

Cosa significa? Significa che se io sottoscrivo un contratto con qualsiasi persona giuridica, sia essa pubblica o privata, rispondo degli oneri, ergo delle obbligazioni SORTE SOLO NELLA STIPULA DEL CONTRATTO CHE IO HO SOTTOSCRITTO E NON DELLE OBBLIGAZIONI SORTE DALLA STIPULA DI CONTRATTI STIPULATI DA ALTRI SOGGETTI.

Semplicemente: RISPONDO SOLO DEGLI OBBLIGHI CHE IO HO SOTTOSCRITTO E ACCETTATO.

LE LEGGI dello Stato E I REGOLAMENTI dell’ Authority

In materia di energia elettrica l’unica istituzione che può emettere “legge” è lo Stato attraverso il Parlamento o Il Governo.

L’Authority ha potere di emettere “regolamenti” .

Tali regolamenti non sono efficaci e decadono qualora una legge di rango superiore (la Legge dello Stato) sia in conflitto con quanto applicato dal regolamento dell’Authority.

Nel caso di assenza normativa superiore (Legge dello Stato) il Regolamnento entra in vigore.

NON VALE PERO’ QUESTA COSA IN MATERIA DI TRIBUTI.

In materia tributaria infatti solo lo Stato attraverso gli organi predisposti, id est Parlamento e Governo, ha potere di emanare legge.

Per cui , mentre l’Authority ha potere di emanare regolamenti che riguardano il tariffario dei consumi dell’energia, ESSA NON HA ALCUN POTERE DI EMANARE REGOLAMENTE, SE NON PREVIAMENTE STABILITI DA LEGGE DELLO STATO, SU COSTI CHE RICADONO SUL SISTEMA DI TASSAZIONE.

 

FUNZIONI DELL’AUTHORITY

L’ Authority dovrebbe avere la funzione di salvaguardare il cittadino, in particolare esercitando il controllo sulla distribuzione dell’energia, garantendo la competitività di mercato e l’applicazione delle tariffe che deve essere concorrenziale.

Di fatto l’Authority , ha dimostrato ampiamente di non difendere il cittadino agendo molto spesso in un contesto di monopolio del servizio, garantendo maggiormente le società che che speculano sul servizio di energia elettrica, lasciando lievitare in continuazione le tariffe.

 

SENTENZE T.A.R. E CONSIGLIO DI STATO

Gli organi giurisdizionali “rispondono con le proprie sentenze a domanda ben precisa”.

Agli organi di cui sopra (e mi riferisco alle sentenze del TAR della Lombardia 237, 238, 243, e 244 del 2017 e Comsiglio di Stato Sezione VI, 5619-5620 del 2017) è stata formulata domanda “se fosse lecito o meno far ricadere i costi di oneri generali sull’utente finale e non “se fosse lecito o meno far ricadere i costi di oneri generali non corrisposti da utenti morosi su altri clienti” !!!!!

Pertanto le sentenze di cui sopra non hanno valenza sulla domanda che si pone, ovvero “se sia giusto o meno far ricadere i crediti dei soggetti morosi sull’utenza in regola con i pagamenti”.

Le sentenze stabiliscono solo il “principio generale” secondo cui “ ogni utente nel proprio contratto deve avere la voce oneri generali”.

 

SITUAZIONE ATTUALE

  • Al momento non è stata emanata alcuna Legge dello Stato che imponga il pagamento in modo solidaristico degli oneri generali –
  • L’Authority per l’energia , ARERA Autorità per l’Energia Reti e Ambienti, pubblica sul proprio sito la Delibera del 1 febbraio 2018 n. 50/2018/R/eelmediante quale regolamenterebbe la “solidarietà” tra gli utenti del pagamento degli oneri generali, facendo ricadere in capo ai soggetti paganti , una ripetizione della somma.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CODICE CIVILE ITALIANO, CODICE DEL CONSUMO E NORMATIVA EUROPEA

Secondo quanto stabilito dalle fonti di diritto di gerarchia superire ai regolamenti dell’Authority, il provvedimento deliberato è da considerarsi nullo.

Il provvedimento infatti :

  1. viola la Costituzione della Repubblica, in quanto secondo l’art. 23 “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla Legge”. L’Authority è un’autorità amministrativa indipendente, che può imèorre nell’interesse pubblico, il pagamento dei cosiddetti “oneri di gestione” solo se tale potere impositivo è descritto in una norma di Legge. In altre parole il potere impositivo non può essere lasciato all’arbitrio del potere amministrativo Authority. Come del resto previsto anche dall’art. 21 ter ex Legge 241/90.
  2. viola il principio di equità stabilito dalla Costituzione imponendo la ripetizione di una stessa tassa in capo allo stesso soggetto.
  3. Viola il principio stabilito dal codice tributario secondo il quale tasse ed imposte, possono essere decise ed applicate solo con una legge dello Stato ed assolutamente mai in altri modi (quindi legge del parlamento o decreto legge e decreto legislativo del governo).

Questa regola ha, quindi, lo scopo di assicurare la facoltà di imporre tributi solamente agli organi che rappresentano la volontà popolare; volontà espressa con elezioni libere pubbliche e democratiche.

  1. Violail divieto di retroattività – art. 3, L. 212/00 (cd. statuto dei contribuenti), il quale dispone che escluse le ipotesi di norme interpretative autentiche, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
  2. Viola il codice del consumo, per quanto riguarda buona fede,correttezza, e informazione del consumatore nel contratto.
  3. Viola il codice civile italiano in materia di contratto e di diritti e obnbligazioni che da esso sorgono.

 

TUTTO CIO’ PREMESSO LA DELIBERA DI ARERA E LA PUBBLICITA’ DI TALE DELIBERA E’ INCOSTITUZIONALE, ILLEGITTIMO E ILLEGALE SOTTO iI VARI ASPETTI GIURIDICI, POICHE’ TRATTASI DI TASSAZIONE E NON DI TARIFFA RELATIVA AL CONSUMO.

LA SUA APPLICAZIONE QUALORA AVVENISSE , SAREBBE DA IMPUGNARE IN SEDE LEGALE AL FINE DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA’.

AD OGGI INFATTI LA LEGGE NON HA DISPOSTO NULLA SU COME RIPARTIRE I COSTI DI ONERI DI SISTEMA NON CORRISPOSTI DAGLI UTENTI MOROSI