È boom di convivenze… il matrimonio fa paura! | di Daniela Cavallini

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AVV. GIAN ETTORE GASSANI: COME TUTELARE LEGALMENTE IL RAPPORTO DI CONVIVENZA

Amiche ed Amici carissimi, le statistiche, ci riferiscono che il numero dei matrimoni, ormai da molti anni subisce un’inarrestabile decrescita. A risentirne sono soprattutto i matrimoni religiosi, seguiti da quelli civili. Tuttavia, soprattutto nel Nord Italia, è sempre più la convivenza ad incrementare la crescita, tanto da detenerne il primato.

Al sogno di bambina che, allo sbocciare della giovinezza,  trepidante e commossa in abito bianco con tanto di strascico, al braccio del padre percorre la navata centrale della chiesa per unire la sua vita a quella del giovane amato che, altrettanto emozionato l’attende all’altare, si sostituisce una coppia, in età più matura, con indosso un paio di jeans  che decide di vivere insieme. “Insieme” e null’altro.

Se è inconfutabile che l’amore non necessita di ufficialità e cerimonie, è pur vero che l’irriconosciuta legalità dell’unione priva entrambi i partner di fondamentali diritti, sia in ambito sociale che di reciprocità nella coppia.

Il famigerato “rovescio della medaglia” che, soprattutto in caso di rottura tra i partner, espone il più debole alle conseguenze della mancanza di qualsivoglia tutela, oggi può definirsi “ovviabile” pur nel rispetto della Legge.

L’Avv. Gian Ettore Gassani – Presidente Nazionale Avvocati Matrimonialisti Italiani – è nuovamente mio ospite per illustrarci la possibilità atta a tutelare anche le coppie conviventi che, contrariamente alle Unioni Civili ed a quelle regolarmente coniugate, non  godono di tutela, per effetto di “automatismo legale”.

Daniela Cavallini:

Avvocato Gassani, bentornato e grazie per essere con me ad affrontare un tema – la convivenza in sostituzione del matrimonio – che, nonostante la modernità dei tempi, è tuttora oggetto di severi giudizi e critiche, con conseguenze non lievi.

Avv. Gian Ettore Gassani:

Grazie a lei che, come oramai noto, è scevra da moralismi ed ipocrisia, tanto da essere diretta ed  obiettiva nel contestualizzare anche gli argomenti più scottanti, nell’assoluta “normalità”. A tal proposito, ricordo con piacere la nostra prima intervista, realizzata in piena pandemia, drammaticamente descrittiva nel riferire sia le criticità economiche delle famiglie – coinvolgenti anche i bambini -, sia le insidie della convivenza costrittiva tra i coniugi – soprattutto quelli già in avanzata fase di separazione -, ma con pratica bloccata causa confinamento, tra le quali emerse la violenza domestica oltre l’indispensabilità di tutela dei minori.

https://mobmagazine.it/blog/2020/03/31/lavv-gian-ettore-gassani-i-bambini-devono-mangiare-intervista/

Come tutti sanno, io mi batto con passione in difesa dei più deboli, prescindendo da disquisizioni di genere ed opportunismo “sociale”. Pertanto, oggi intervengo, per diffondere ed esplicitare una normativa della Legge Cirinnà  76 del 2016 – alla quale io stesso ho partecipato attivamente –  che pur legalmente riconosciuta, è ancora relativamente nota: il patto di convivenza a tutela delle cd coppie di fatto.

Daniela Cavallini:

Una salvaguardia estremamente invocata. In effetti, curando per Mobmagazine, la rubrica “Nel salotto di Daniela”, prevalentemente orientata alle problematiche della coppia, ricevo mail da parte di donne conviventi, contenenti descrizioni di situazioni davvero incresciose, la cui unica ed ovvia soluzione è loro inibita soprattutto, dalla mancanza di tutela economica.

Lei mi conferma che a tutt’oggi, la legge, in assenza del patto di convivenza, non presenta alcuna possibilità atta all’assistenza nei confronti del convivente più debole, sia in costanza di rapporto che in separazione?

Avv. Gian Ettore Gassani:

Purtroppo, devo confermare: nulla è riconosciuto in automatismo dalla legge, quasi a voler punire colei che ha vissuto nell’illegittimità di un’unione che, il perdurare di un retaggio culturale cattolico, considera tuttora socialmente peccaminosa. Tuttavia, la Legge Cirinnà, offre un’opportunità, ad oggi l’unica, che consente alle coppie di fatto di rendere giuridicamente rilevante il legame affettivo stabile, anche in assenza del vincolo legale. In pratica, è sufficiente stilare il cd Patto di Convivenza, nel quale entrambi i partner avvalendosi di un Professionista – Avvocato o Notaio – stabiliscono delle regole sia di convivenza che di separazione, e non è vincolante ad alcuna data di presentazione. Può essere presentato anche dopo anni di convivenza. Per concludere l’iter e dunque renderlo effettivo, si procederà al deposito del patto di convivenza allo Stato Civile del Comune di Residenza.

Daniela Cavallini:

Cortesemente, Avvocato Gassani, le chiedo di fare chiarezza: cosa intende la legge per “coppia di fatto”?

Avv. Gian Ettore Gassani:

La coppia di fatto (detta anche convivenza more uxorio) è composta da due persone che hanno compiuto la maggiore età, di sesso diverso (o anche dello stesso sesso), unite da un legame affettivo stabile e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da vincoli di parentela.

Daniela Cavallini:

Grazie. L’opportunità di tutelare queste coppie, rispettandone  il pensiero e lo stile di vita scelto, non è certo sottovalutabile.

Avv. Gian Ettore Gassani:

Direi un passo decisamente fondamentale, se pensiamo che questa legge consente  diritti prima inibiti, quali: visitare il partner  in carcere; visita e assistenza in ospedale  con accesso alle informazioni personali del partner in caso di malattia o ricovero; ciascun componente della coppia può designare l’altro come legittimo rappresentante con pieni poteri in caso di malattia o morte; riconosce il diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa per un periodo non superiore a 5 anni anche dopo la morte del partner che era il proprietario dell’immobile; nominare il convivente come tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno; il diritto al risarcimento del danno in caso di decesso del convivente di fatto derivante da una condotta illecita di un terzo;  partecipare alla gestione ed agli utili dell’impresa familiare del partner; ed infine per risolvere il grave problema economico, cui lei ha precedentemente accennato, quale inibitore per la parte più debole alla separazione, il diritto del convivente – stabilito dal giudice in caso di cessazione della convivenza di fatto – di ricevere gli alimenti, qualora in stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento. L’importo dell’assegno viene stabilito in misura proporzionale alla durata della convivenza.

Daniela Cavallini:

Come lei enfatizza, oggi è ampiamente privilegiato il rapporto di convivenza proprio per ovviare alle responsabilità insite nel matrimonio, ancor più rilevanti in caso di separazione e divorzio. Una scelta di comodo o un ideale di libertà da un vincolo?

Avv. Gian Ettore Gassani:

Direi una scelta motivata soprattutto da paura. In caso di separazione e divorzio, s’incorre in una serie di problemi e procrastinazioni inenarrabili spesso preclusivi, quantomeno in tempi brevi, alla  ricostruzione della propria vita sentimentale oltreché,  non di rado, con epilogo economicamente rovinoso. È questo il forte deterrente.

Daniela Cavallini:

Infatti, proprio in tal senso, tra le mie amicizie, annovero casi disastrosi…

Tuttavia, credo che assumersi la responsabilità di un’unione, così come della sua stessa fine, sia, quantomeno in termini economici,  riconducibile più all’onestà del partner che all’imposizione legale di sostegno nei confronti del coniuge più debole, tendenzialmente la donna. Del resto, se fosse sufficiente imporre l’obbligo di mantenimento con annessi e connessi, i tribunali non sarebbero invasi da cause per mancato adempimento.

Avv. Gian Ettore Gassani:

Certamente. Come le dissi tempo fa, “se uno è farabutto, non si può fare granchè…”, tuttavia è perseguibile legalmente e, dunque, nell’ambito delle mie esperienze, ho combattuto per dirimere e risolvere situazioni apparentemente prive di speranza.

Daniela Cavallini:

Ora, non generalizzando e rispettando gli uomini, voglio sottolineare anche i molti casi in cui, l’uomo, pur prescindendo da un “contratto” – il matrimonio –, rifiutato per ideali differenti dal mero opportunismo economico, si assume spontaneamente l’onere di garantire alla donna che ha vissuto al suo fianco, priva di reddito autonomo, una separazione dignitosa, provvedendo alla sua tutela. Purtroppo,  è altresì innegabile la contrapposizione di una categoria ben diversa, che sono solita definire “maschi grezzi”, che meschinamente specula e gode della mancanza di autonomia economica della compagna, tanto da sottometterla, senza alcuna remora.

Pertanto, in mancanza di “generosità individuale” o di rifiuto del “grezzo” di stilare il patto di convivenza, se la legge nega alla donna qualsiasi riconoscimento/contributo economico, non vi è la soluzione…

Avv. Gian Ettore Gassani:

Ribadisco quanto asserito:  ad oggi, la soluzione consiste esclusivamente nello stilare il cd “Patto di convivenza”, possibilmente aprioristico o in coincidenza con la “nuova vita insieme”, ma la cui redazione è comunque possibile anche dopo anni trascorsi in mantenimento di rapporto. Non vi sono scadenze.

Daniela Cavallini:

Per quanto riguarda i figli nati dal rapporto di convivenza, la legge, prevede l’identica tutela di quelli nati dal matrimonio?

Avv. Gian Ettore Gassani:

Per fortuna, sì… se pensiamo alle discriminazioni del passato, solo relativamente remoto, direi che ad oggi, giustizia è fatta.

Daniela Cavallini:

Avvocato Gassani, la ringrazio per le preziose informazioni divulgate e la saluto cordialmente.

Un abbraccio a tutti!

Daniela Cavallini