Daniela Poggiali: quando il giudizio si confonde col pregiudizio| di Mirko Avesani

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E’ nota e arcinota la storia giudiziaria dell’ex infermiera di Lugo di Ravenna, radiata per essersi fatta scattare un selfie che la ritraeva col cadavere di una paziente appena deceduta. Tale selfie pare le fosse stato scattato da una giovane collega OSS, che glielo inviò, e fu trovato dai carabinieri sul suo cellulare. Questo selfie le è costato sia il licenziamento da parte dell’ULSS, che la radiazione dall’albo degli infermieri. 

Questo è il motivo principale per cui la Poggiali ha, in definitiva, acquisito la fama che oggi la contraddistingue. Parlo di motivo, e non di motivi, perchè è stata, invece, assolta dall’accusa di duplice omicidio. 

La mia riflessione parte da qui: processo deontologico e processo penale non sono la stessa cosa. Ci possono essere illeciti di natura deontologica che non integrano alcuna fattispecie di reato e, viceversa, alcuni illeciti di natura penale che non integrano alcuna fattispecie di illecito deontologico. A voler essere precisi, vi è pure l’illecito strettamente lavorativo-professionale, che può motivare un mero licenziamento senza radiazione se non è accompagnato da un illecito deontologico. Ma, per ora, tralasciamo questo dettaglio, e torniamo a considerare i due illeciti principali, quello penale e  quello deontologico, che sono alla base di processi diversi.

Proprio per quanto appena ribadito, anche se spesso procedono parallelamente, i due procedimenti (penale e deontologico) sono e devono restare differenziati e non vi devono essere interferenze tra un giudizio e l’altro.

Quello che, invece, è accaduto alla Poggiali è qualcosa di paradossale e che mi spinge, da cittadino, a pormi parecchi quesiti sullo stato di diritto in Italia, posto che la presunzione di innocenza è pietra basilare del nostro ordinamento giudiziario e, soprattutto,  che, nel giudicare a livello penale una persona, devo basarmi o su prove o su indizi gravi, precisi e concordanti. 

La Poggiali, come pare di capire da quanto è trapelato, dopo una condanna all’ergastolo, è stata assolta una prima volta in Appello, e quindi scarcerata. Dopo ricorso per Cassazione proposto dalla Procura Generale, accolto dalla Suprema Corte, il fascicolo è tornato a diversa sezione della Corte di Assise di Appello, e la Poggiali è tornata in carcere. Per la seconda volta la Poggiali è stata assolta in corte di Appello e, per la seconda volta, la Procura Generale ha proposto un ricorso per Cassazione, anch’esso ritenuto fondato dalla Suprema Corte. Ora per la terza volta, la Poggiali viene assolta in Corte di Assise di Appello, per cui è stata scarcerata.

Ma vi è la possibilità che la Procura Generale, per la terza volta, ricorra in Cassazione.

Il mio quesito è il seguente: se la Poggiali non si fosse fatta scattare, e inviare, quelle foto, avrebbe subito il medesimo destino processuale? Mi si permetta di nutrire qualche dubbio. Ed è questo che, da cittadino, mi sconvolge.

Leggere, come mi è capitato di fare, che “la condanna penale era da comminare per lo meno a causa dei sefies” è qualcosa che fa inorridire.

Eppure le Erinni, quella forma di odiatori vigliacchi che hanno bisogno di sfogare odio veicolandolo e sfogandolo su casi di cronaca nera come questo, così da invocare, in caso di querela da parte della Poggiali, la scusante (quasi fosse una sorta di nuova scriminante) dell’indignazione (non mi pare esista come causa di esclusione dell’antigiuridicità del fatto!), ieri hanno dato il meglio della loro produzione gergale.

Dimenticando che, se la Poggiali oggi querela, non ci sono (e non ci dovranno essere) santi in Paradiso a tutela di chi ha minacciato e insultato una persona che risulta, oggi, assolta dall’accusa di omicidio.

Il giudizio penale, infatti, non deve confondersi col pregiudizio della vox populi.

E bisogna essere estremamente chiari su un punto.

Un conto è la responsabilità della Poggiali in campo deontologico, che ha motivato la sua radiazione dall’albo degli infermieri (e che risulta provata dalle foto di cui si parla), un conto è una eventuale ulteriore responsabilità di natura penale, addirittura per omicidio, che, a mio modesto parere, non può essere avvallata da semplici statistiche sulle morti in corsia durante un turno di lavoro.

Ma non si può nemmeno accettare il concetto (espresso candidamente da una marea di persone, alcune di esse anche titolate) secondo cui, a causa dei selfies scattati, ella “potrebbe essere psicopatica e quindi socialmente pericolosa”, e quindi…da condannare!

A questi deliri giuridici, bisogna subito replicare che, intanto, queste persone confondono la pena con una eventuale misura di sicurezza, nonchè chi può ricevere una pena da chi non la può ricevere (e deve ricevere, in alternativa, una misura di sicurezza), per cui, forse, meglio farebbero, prima di lanciarsi su una tastiera, a prendere in mano un manuale di diritto penale sostanziale e procedurale.

Ma, poi, vi è il fatto che la Poggiali non è stata giudicata socialmente pericolosa! Nessuno si è espresso su di lei in questi termini!

La Poggiali è stata assolta perchè “IL FATTO NON SUSSISTE”, non è stata prosciolta per “incapacità di intendere e/o di volere”! Proprio per questo (assoluzione perché il fatto non sussiste) nulla poteva essere disposto su di lei come misura di sicurezza, perchè, torno a ripeterlo,  nessuno ha parlato di lei come di un essere “psicopatico, socialmente pericoloso, che, pur avendo commesso il fatto, non risulta imputabile per incapacità di intendere e/o di volere”. Solo in questo caso, col proscioglimento per infermità di mente, sarebbe stata destinataria di una misura di sicurezza. Ma lei, invece, perfettamente sana di mente, è stata assolta, perché il fatto non sussiste! Come si sarebbe potuta condannare perché” socialmente pericolosa”? La contraddizione è evidente. 

Darle, quindi, oggi, della “psicopatica, potenzialmente pericolosa dal punto di vista sociale” è una diffamazione gravissima, che in uno Stato di diritto rende meritevole di sanzione penale chi l’ha scritta.

E questo perchè l’insensatezza di quella foto non ha portato il giudicante a provare che Poggiali sia psicopatica! Quella foto ha, invece, portato la Commissione Disciplinare del suo ormai ex ordine, a ritenerla inadatta al ruolo e alla mansione di infermiera, motivo per cui da quella professione è stata esentata!

Nonostante l’ovvietà di questi concetti, nella sola giornata di ieri, siamo praticamente indietreggiati di mille anni dal punto di vista processuale, tornando all’ordalia medioevale, per cui l’orrore per quella foto (che ha già motivato una punizione esemplare sotto il profilo deontologico) avrebbe anche dovuto giustificare una condanna penale per omicidio. Con un salto logico giuridico che è evidentissimo a chi usa la testa anzichè ragionare di pancia.

Addirittura qualcuno, nascosto dietro fakes, le ha augurato di trovare sotto casa i parenti dei defunti per ricevere da essi delle lesioni gravi. Fakes che, oggi, la postale potrebbe individuare con la medesima solerzia con cui ha indagato nel cellulare della Poggiali, in caso la Poggiali sporgesse querela. 

Parliamo tanto di modello accusatorio e di giusto processo, ma ogni volta cadiamo sempre li: di fronte ad un caso giudiziario “complesso”, rinunciamo alla razionalità. Evidentemente, per la la Poggiali non avrebbe dovuto valere il concetto, espresso sia in Costituzione che dalla legge penale, che la tesi della pubblica accusa, per portare a condanna, deve poggiare su un tale livello di certezza da poter essere ritenuto superato ogni “ragionevole dubbio”.

Qualcuno, saggiamente, ha ricordato che a chiunque può capitare che, alle 04 di mattina, i carabinieri ti suonino alla porta con un ordine di custodia cautelare. Dovremmo già essere tutti colpevoli? A questa domanda, come prevedibile, le Erinni non hanno risposto.

Chissà sia segno di un ritorno alla razionalità.

Ora è giunto il momento di tacere, per valutare se la Procura Generale avrà ulteriori motivi per ricorrere ancora per Cassazione. In tal caso, in maniera scientifica, si leggeranno sia i motivi di ricorso che il responso della Cassazione. Il quale, attenzione, potrebbe anche respingere un terzo ricorso, ulteriore motivo per abbassare, oggi, i toni farisaici e restare lucidi sui fatti.

Sia chiaro che massima è l’umana pietà  verso la defunta derisa da e in quella foto, motivo per cui nessuno, oggi, sta mettendo in dubbio la fondatezza della radiazione. Ma dal ridere di un defunto (atto inaccettabile da parte di chiunque, figuriamoci quando compiuto da un sanitario) ad averlo  ucciso c’è differenza.  Ed è SOLO su questa differenza che si deve esprimere il diritto penale, non sull’orrore per la foto.