L’Avv. Gian Ettore Gassani – il Giudice Valerio de Gioia coautori del libro “Codice Rosso”: Tutela e difesa legale per i reati di stalking e femminicidio

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“Codice Rosso”

Amiche ed Amici carissimi, nei miei articoli e soprattutto nelle interviste rilasciatemi dai più noti Professionisti,  ho trattato spesso e sotto vari punti di vista la dilagante piaga della violenza sulle donne.

Un tema che mi sta molto a cuore perché potenzialmente può coinvolgere ognuna di noi. Essere a fianco di Uomini egregi è certo fondamentale e rassicurante, tuttavia questo stato di normalità, non ci può preservare in assoluto. Non necessariamente vittima e carnefice sono stati o sono tuttora legati sentimentalmente: anche un corteggiatore respinto può trasformarsi in uno stalker o in un assassino!

Non certo per amore di terrorismo, ma per oggettività,  non posso qui non ricordare che la cronaca ci ha più volte riferito di persone ritenute moralmente ineccepibili, rispettabili sotto il profilo socioculturale oltreché compagni apparentemente esemplari, dietro le cui maschere si celavano criminali. Criminali o portatori di gravi patologie.

Come è stato più volte ribadito è fondamentale individuare i prodromi di un probabile persecutore, ovvero quell’uomo che, mostrandosi dapprima bramoso innamorato, non potrà riservarci altro che un pericoloso surrogato d’ invaghimento, spaventosamente pretenzioso di corresponsione.

Purtroppo, nel  lamentato, contestuale, malessere sociale affettivo/sentimentale, spesso la vittima,  il più delle volte sofferente di dipendenza affettiva, cede al lusinghiero approccio di “lui”e, ai segnali di allerta, incredula, debolmente sceglie di soccombere (non di rado anche sposandosi!) creando così, subente ed ignara,   i presupposti di azioni degeneranti nel tragico epilogo.

Tuttavia, non sempre la vittima è fragile ed assume un comportamento areattivo: talvolta denuncia alle Forze dell’Ordine il suo molestatore, con le annesse torture e minacce subite. Nella denuncia, l’obiettivo primario è lapalissiano: ottenere tutela per la propria incolumità. Purtroppo, i fatti di cronaca, ci riferiscono l’inconfutabile mancanza di protezione della donna in concerto con l’eccessiva indulgenza giuridica nei confronti del colpevole. La realtà è davvero così come appalesata oppure ci è resa nota solo la “punta dell’iceberg”?

Ritengo opportuno riportare qui si seguito i punti salienti costituenti il Codice Rosso, allo scopo di diffonderne sinteticamente il contenuto e commentarlo con il Presidente A.M.I – Avv. Matrimonialista Gian Ettore Gassani ed il Giudice Valerio de Gioia, Coautori del libro “Codice Rosso” (La Tribuna Ed.).

Detta legge (L.n. 69 del 2019) recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, è in vigore dal 9 agosto 2019 e  deve il suo nome alla misura che prevede l’introduzione di una “corsia veloce e preferenziale” per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro donne o minori, assimilandola al criterio d’urgenza posto in atto nei pronto soccorso per i pazienti che necessitano di un intervento immediato.

Dal punto di vista procedurale è previsto che la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale. Il Pubblico Ministero, nei casi di delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa. Il provvedimento introduce diversi inasprimenti di pena per reati di natura violenta contro donne o minori.

Per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 6 anni, passa a un minimo di 3 e un massimo di 7. La pena per il reato di stalking passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di un anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi. La violenza sessuale passa da 6 a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di 5 e il massimo di 10. La violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 e un massimo di 14, prima era punita col minimo di 6 e il massimo di 12.

Altra novità introdotta è l’allungamento dei tempi per sporgere denuncia: la vittima ha 12 mesi per farlo e non più 6 come in passato.

La legge apporta ulteriori modifiche al Codice penale introducendo alcune nuove fattispecie:

  • Il reato di sfregio del volto, punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo.
  • Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), sanzionato con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5000 a 15 000 euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. Il reato è commesso da chi diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, che dovevano rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o attraverso l’uso di strumenti informatici.
  • Il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
  • Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da 6 mesi a 3 anni.

Tra le modifiche apportate dal Codice Rosso vi è anche quella relativa alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in modo da permettere al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d braccialetto elettronico).

La legge prevede, inoltre, specifici obblighi formativi per il personale delle forze dell’ordine che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sia sul fronte della prevenzione sia su quello del perseguimento dei reati.

Ne parliamo con il Presidente A.M.I – l’Avv. Matrimonialista Gian Ettore Gassani e con il Giudice Valerio de Gioia, che ringrazio per essere nuovamente con noi.

Valerio de Gioia

Daniela Cavallini:

Avv. Gassani, a distanza di oltre due anni dall’approvazione del cd “Codice Rosso”, ci ritroviamo a constatare dati peggiorativi in termini di femminicidi e maltrattamenti di vario genere. Secondo lei, quali sono le cause imputabili?

Avv. Gian Ettore Gassani:

Purtroppo il Codice Rosso, nonostante i buoni propositi, non ha sortito gli effetti sperati. Soprattutto la pandemia ha determinato una spaventosa emergenza familiare caratterizzata dall’aumento dei femminicidi e della violenza in famiglia, in particolare contro donne e bambini.

Urge investire risorse per rendere efficace il Codice Rosso, potenziare i centri antiviolenza e garantire più mezzi alla magistratura e alle Forze dell’Ordine. Con i decreti a costo zero è impossibile contrastare la violenza di genere.

Gian Ettore Gassani

Daniela Cavallini:

Il Codice Rosso ha inteso/intende richiamare l’attenzione inerente il dramma della violenza sulle donne, modificando ed ampliando le leggi antecedenti previste dal codice penale. In effetti ho da subito notato uno spirito “acceso” sia nell’ambito della costituzione degli articoli della Legge stessa, che successivamente,  nella promulgazione.

Avv. Gian Ettore Gassani:

Il Codice rosso è una rivoluzione culturale, non solo processuale, frutto di una rinnovata coscienza del nostro paese, che rileva la costante ascesa, sempre più preoccupante, del problema dei femminicidi e della violenza di genere in Italia.

Il Codice rosso si colloca nell’ambito della violenza familiare e non solo, introducendo anche altri tipi di reato non contemplati fino a poco tempo fa dal sistema giudiziario italiano. Uno di questi è il revenge porn, ovvero la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite internet, senza il consenso degli stessi protagonisti.

Daniela Cavallini:

…”Una rinnovata coscienza del nostro paese”… Un’ affermazione che ci riporta indietro nel tempo, annoverando periodi davvero avvilenti, quando regnava il patriarcato.

Avv. Gian Ettore Gassani:

Mi duole sottolineare che la violenza sulle donne fonda le sue radici in un’Italia che, fino agli anni ‘60, stagnava in ideali e principi bigotti e retrogradi, frutto di un’ideologia maschilista in cui l’uomo di casa era considerato signore e padrone.

Daniela Cavallini:

Pur considerando gli oggettivi progressi culturali, tutt’oggi la violenza resta un male indebellabile. Inconfutabile che per ottenere l’adeguata difesa sia indispensabile denunciare, tuttavia, al tempo stesso, costituisce determinante fattore inibitorio l’inefficace protezione post denuncia  da parte degli Enti preposti nei confronti della vittima, non di rado massacrata o uccisa proprio per vendetta del persecutore. Se ne desume l’ovvietà che potenziare le leggi punitive, senza contestualmente tutelare le vittime, sia altamente rischioso… si parla infatti di un crollo del 50% delle denunce… Provocatoriamente, chiedo perché non è riservata anche alle citate vittime “la scorta” preposta a salvaguardia di “altri”.

Avv. Gian Ettore Gassani:

Purtroppo, ancora una volta, non posso esimermi dal confermare la drammaticità della situazione. Abbiamo bisogno di dare una risposta concreta alla vera emergenza di questo paese che è la violenza di genere, la violenza sulle donne. Per applicare correttamente  il Codice Rosso e salvaguardare tante donne, è indispensabile organizzare davvero le procure, potenziando gli  aiuti necessari perché purtroppo i magistrati stessi, sono spesso lasciati al loro destino per mancanza di risorse. Da questo ne deriva ad esempio che  tante volte le vittime, a fronte della denuncia,  non sono ascoltate dal Pubblico Ministero in due/tre giorni come sancito dalla Legge. Certamente, problema nel problema, sono i tempi lunghissimi per giungere a sentenza… parliamo mediamente di sette/otto anni, cui si aggiunge l’archiviazione di circa un quarto delle denunce per maltrattamenti domestici e stalking.

Daniela Cavallini:

Dott. de Gioia, a lei in quanto Giudice, spetta la decisione in merito alla scelta del provvedimento da somministrare all’imputato, ovviamente attenendosi alle Leggi in vigore. Prima però di affrontare questo aspetto, desidero riassumere l’iter procedurale cui deve attenersi la vittima. In altre parole, cosa può fare la Donna che è o è stata minacciata o ha subito lesioni fisiche dal fidanzato/compagno/marito ed ha deciso di denunciarlo?

Dott. Valerio de Gioia:

Innanzitutto la Donna si deve recare dalle forze dell’Ordine e raccontare la sua situazione, descrivendola con onestà e sincerità fino nei minimi dettagli, senza tralasciare nulla. Fondamentale è ad esempio dichiarare se il soggetto maltrattante è un pregiudicato, se è in possesso di armi – regolarmente o meno detenute -, se fa uso di droghe o assume psicofarmaci, se è in psicoterapia  o in terapia psichiatrica, ecc. oltre, naturalmente, ai maltrattamenti subiti e/o le minacce.

La denuncia viene poi trasmessa al Pubblico Ministero che dispone di un massimo di tre giorni per ascoltare la vittima (ribadisco che anche in questa sede, la vittima non deve tralasciare nulla!)   e chiedere al Giudice la misura cautelare che, a sua volta, dovrà essere adottata, laddove ne ricorrano i presupposti, in tempi rapidi.

Daniela Cavallini:

Nel frattempo è trascorsa almeno una settimana che potrebbe essere fatale…

Va altresì sottolineato che detto tempo non di rado, secondo quanto afferma l’Avv. Gassani, è suscettibile di allungamento dovuto a carenza di risorse

Dott. Valerio de Gioia:

Purtroppo non posso negare le difficoltà esistenti, tuttavia, nei casi più critici, nelle emergenze, può essere utile l’intervento del questore che può ammonire lo stalker, in funzione preventiva e dissuasiva, o delle forze dell’Ordine con l’adozione di misure precautelari (fermo e arresto).

Daniela Cavallini:

Nonostante tutto però, assistiamo alla tragica media di un femminicidio ogni tre giorni…

Dott. Valerio de Gioia:

Ritengo  che a tal proposito costituirà maggiore efficacia il potenziamento al Codice Rosso con l’introduzione della riforma Cartabia, in vigore dal 19 ottobre 2021, nella quale si prevede l’arresto obbligatorio per il trasgressore alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tale trasgressione è rilevata immediatamente dalle Forze dell’Ordine tramite il cd braccialetto elettronico ed intervengono con l’arresto immediato. Si potrebbe, inoltre, valutare l’ipotesi di estendere, ai casi più gravi, le norme sul’arresto “ritardato”, ossia anche al di fuori della flagranza di reato.

Aggiungo alla sua affermazione sopracitata, ovvero “provocatoriamente, chiedo perché non è riservata anche alle citate vittime ‘la scorta’ preposta a salvaguardia di “altri”, che non è poi un’ipotesi tanto astratta, anzi, tra le varie opportunità, considererei già una fattiva soluzione nel prevedere un servizio di monitoraggio random – eseguito da una pattuglia in perlustrazione – più volte nelle ventiquattro ore, sia di giorno che di notte, nelle zone ove risiedono le vittime più esposte e vi si aggirano i soggetti sottoposti a misura cautelare..

Daniela Cavallini:

Confidando nell’utilità della preziosa collaborazione, ringrazio l’Avv. Gian Ettore Gassani ed il Giudice Valerio de Gioia.