Logorarsi dal dubbio o affrontare la verità? Intervista a Mauro Pagani, investigatore privato e Ceo di B.D. Service Srl

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Amiche ed Amici carissimi, “all’amletico” dubbio esiste una risposta prettamente soggettiva, che richiede la determinante riflessione aprioristica in merito alla decisione che assumeremo qualora l’esito della nostra indagine confermasse la scomoda verità.

Istintivamente si è propensi a “voler sapere”, ma senza un piano che determini i nostri comportamenti consequenziali, rischieremmo di ritrovarci allo sbando ed agire con impulsività, a nostro discapito.

La maggior parte delle persone che si rivolge ad un investigatore privato è preda del dubbio di essere tradita dal partner e ricerca informazioni dimostrative atte a differenti obiettivi, in funzione del ruolo ricoperto nella relazione e dell’intenzione di troncare o recuperare l’unione. In caso di separazione dal coniuge, le cd “prove schiaccianti” costituiscono un valido supporto finalizzato a chiedere la separazione con addebito, traendo vantaggi economici dai provvedimenti imposti per legge al  coniuge fedifrago;  nel caso della convivenza, senza quindi il vincolo matrimoniale, non potrà essere richiesto l’addebito, ma le prove serviranno comunque per tutelare un proprio diritto. In entrambi i casi, le identiche prove servono a dimostrare quanto il partner abbia mentito spudoratamente, agevolando l’equa sentenza. In entrambi i ruoli, come inutile e meschino “auto-risarcimento”,  alcuni meditano  vendetta… Tuttavia è in ogni caso indispensabile elaborare la strategia in coerenza con  la decisione che, almeno per quanto ci riguarda, intendiamo adottare:  “separazione o prosecuzione del rapporto”.

Nel caso si propenda per l’interruzione del rapporto , sarà in seguito delegato uno Studio Legale ad agire in funzione dei propri interessi.

Qualora, viceversa,  si optasse per concedere al rapporto – matrimonio o convivenza che sia – una seconda possibilità, è indispensabile mantenere i  nervi saldi ed imporsi l’inibizione al rinfaccio.

Come procurarsi le prove del tradimento?

Ci risponde l’ Amico Mauro Pagani – Ceo – della Società d’investigazioni B.D. Service S.r.l. di Milano che oggi è con noi per illustrarci il percorso dal mandato,  alla relazione conclusiva dei fatti investigati.

Daniela Cavallini:

Benvenuto Mauro, quando ho preannunciato il tuo intervento, ho riscontrato molta curiosità…

Mauro Pagani:

Grazie Daniela, lo immagino, perché intorno a questo lavoro si sono costruite tante leggende metropolitane, tuttavia, bando alla fantasia, cercherò di fare chiarezza.

Daniela Cavallini:

Innanzitutto Mauro, esiste l’identikit della persona che si rivolge a te?

Mauro Pagani:

Non esattamente, in quanto ad una società d’investigazione, contrariamente a quanto genericamente si crede, non ci si rivolge solo per scoprire l’infedeltà sentimentale, che pure resta il settore prevalente, ma il campo è molto più vasto e si estende a richieste d’indagini private,  alla famiglia in generale, alle indagini prematrimoniali, alla tutela di figli minori e non – in merito alle loro frequentazioni ambientali ed i loro annessi  comportamenti – ed alle aziende.

Daniela Cavallini:

Nell’ottica di riservare ampio spazio al tema dell’infedeltà sentimentale, facciamo una breve  panoramica degli altri settori indicati?

Mauro Pagani:

Per quanto riguarda la famiglia, le ricerche possono riguardare qualsiasi membro sul quale si desidera ottenere informazioni di qualunque genere; in modo particolare riguardanti sempre più i figli minori – ad esempio il genitore separato che abbisogna informazioni precise relative il trattamento riservato al figlio – ed altresì è divenuta quasi una consuetudine indagare sulle frequentazioni di amici ed ambienti dei propri figli – web incluso –, soprattutto per poter intervenire tempestivamente in caso di “cattive compagnie”.   Inoltre, sempre relativamente alla famiglia, spesso ci commissionano indagini patrimoniali soprattutto inerenti ad eredità.

In ambito aziendale, le richieste prevalenti riguardano il comportamento dei dipendenti in stato di malattia – ad esempio, il dipendente  – pur dotato di certificato medico – dichiara di non potersi alzare dal letto a causa  di dolori invalidanti, ma lo incontriamo la sera a ballare in discoteca –;  ad accurate verifiche è soggetta la Legge 104 (false dichiarazioni atte all’ottenimento dei permessi previsti agli aventi diritto); il controllo della concorrenza sleale; la verifica di lealtà relativamente a soci e/o dirigenti ad alti livelli.

Daniela Cavallini:

Ed ora… ampio spazio all’infedeltà del partner. Prevalentemente ricevi richieste da parte di uomini o donne?

Mauro Pagani:

Direi prevalentemente da parte di donne, anche se negli ultimi anni, sono divenute pressoché equivalenti.

Daniela Cavallini:

Prescindendo dall’ansioso bisogno di “sapere”, in quali casi è davvero utile costruire le cd prove schiaccianti del tradimento coniugale o del partner “diversamente coniuge”?

Mauro Pagani:

Ciò che viene da noi raccolto è sempre utile. Nel caso l’infedeltà accertata riguardi il coniuge le prove raccolte serviranno per richiedere la separazione con addebito, con tutte le conseguenze che ne deriveranno (esclusione dall’asse ereditario e il non versamento del mantenimento verso l’ex coniuge), traendone così i vantaggi economici previsti dalla Legge.

Se invece l’infedeltà riguarda il partner che hai definito “diversamente coniuge”, ovvero convivente o fidanzato che sia, la documentazione da noi fornita servirà in ogni caso a tutelare altri diritti in favore della persona offesa (ad esempio interessi economici, o l’affidamento di eventuali figli).

Daniela Cavallini:

Cortesemente, Mauro vuoi illustrarci il percorso dell’indagine a partire dall’incarico sino al raggiungimento dell’obiettivo?

Mauro Pagani:

Fondamentale è sottoscrivere l’incarico investigativo, dove innanzitutto il cliente viene identificato dal proprio documento d’identità. Oltre ciò andrà indicata la tipologia dell’investigazione richiesta, le motivazione che spingono il cliente a richiederla, e soprattutto lo specifico diritto che intende far valere o difendere in sede di giudizio.

In seguito vengono richieste informazioni  inerenti l’identificazione della persona attenzionata, vale a dire fotografie,  dati anagrafici, ipotetici luoghi frequentati e altre informazioni in possesso del cliente. E’ altresì  in questa fase che si stabilisce la durata del periodo dedicato all’indagine, indicativamente quantificabile in 2/3 settimane, salvo eventuali variazioni definibili in concerto con il cliente stesso, ma in alcuni casi sono sufficienti anche soli 2/3 giorni, così come in altri è necessario prolungare i tempi; dipende dall’esisto riscontrato e/o potenzialmente riscontrabile.

Daniela Cavallini:

In che senso il cliente, per legge, deve assumersi la piena responsabilità del motivo del richiesto pedinamento che deve collimare con un fine giuridico?

Mauro Pagani:

Purtroppo qui è necessaria una precisazione tecnica riferita alla Legge sulla Privacy.

l’art. 13, c. 5, lett. b, stabilisce una deroga all’obbligo di informativa preventiva all’interessato presso il quale sono raccolti i dati personali, allorquando “i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”;

In altre parole, se non ci fosse un diritto da difendere o da far valere, noi saremmo tenuti ad informare la persona attenzionata sul trattamento dei suoi dati e le relative motivazioni, oltre che a chiedere il consenso scritto per il trattamento stesso. Quindi diventerebbe impossibile svolgere una qualsivoglia attività investigativa nei suoi confronti.

Pertanto è il cliente stesso ad assumersi la responsabilità, indicando l’obiettivo della richiesta.

Daniela Cavallini:

Come avviene un pedinamento?

Mauro Pagani:

Innanzitutto dobbiamo agire esclusivamente in modo legalmente inattaccabile, affinché le prove riportate costituiscano valore in sede di separazione. Oltre alle citate informazioni di base, siamo supportati anche da apparecchiature elettroniche (tra cui i localizzatori satellitari – gps -) che vengono istallati all’esterno dell’auto della persona seguita, ma soprattutto è essenziale l’intuito dell’investigatore nell’individuare i segnali dell’infedeltà, prestando la massima attenzione – dall’incontro al congedo – non solo agli atteggiamenti palesi, bensì alle sfumature, quali ad esempio, gli sguardi, gl’impercettibili sfioramenti, le eventuali seppur minime modifiche al look, probabilmente reso più lascivo rispetto al momento d’incontro della probabile coppia, fotografarli ed esaminarli. Tieni presente che è indispensabile la presenza dell’investigatore per attribuire valore legale al pedinamento.

Daniela Cavallini:

Superata metodologia o leggenda metropolitana, l’utilizzo delle cd “cimici” apposte ovunque si rechi d’abitudine  il sospettato?

Mauro Pagani:

Né l’una né l’altra: sono metodi semplicemente illegali, pertanto privi di deontologia, quindi inutilizzabili e potenzialmente ritorsivi su colui che li applica. A questo aggiungo che nella maggioranza dei  casi è richiesta dal Giudice la deposizione dell’investigatore stesso.

Daniela Cavallini:

Quindi, bando ai vari gadget “inseguitori”, l’investigatore si ritrova con la possibilità di localizzare la vettura e di fotografare, come mi dicevi solo esternamente l’eventuale fedifrago o coppia clandestina che sia. E’ molto, tuttavia, oggettivamente mi pare un processo – seppur modestamente –  equivocabile… direi più induttivo che descrittivo. Data l’impossibilità di accedere a riprese interne ad esempio in una camera d’albergo, com’è possibile affermare l’avvenuto amplesso?

Mauro Pagani:

In assoluto quanto affermi è innegabile, ma suffragato dal fatto che, per contro, il pedinamento si fonda su elementi a carattere di continuità della relazione. Infatti le indagini più complesse necessitano di una durata maggiore rispetto a quelle aiutate dall’esplicitezza. A questo aggiungi che per ottenere la separazione giudiziale con addebito, non è sufficiente dimostrare la classica scappatella, bensì deve delinearsi quantomeno un periodo di costante infedeltà e ti posso assicurare che in tanti anni non mi è mai accaduto di fraintendere. Ti accennavo all’importanza dell’intuizione dell’investigatore, pertanto non può certo sfuggirgli che il signor Rossi ha incontrato la signora Bianchi alle ore 12, hanno parcheggiato l’auto davanti ad un ristorante e sono scesi scambiandosi uno sguardo languido, un  sorriso complice, o un gesto affettuoso che pur non smaccatamente sessuale, non si scambierebbe con una sorella. Naturalmente l’investigatore, con la massima discrezione, osserverà il loro comportamento all’uscita dal ristorante e li seguirà fino alla prossima destinazione. Che si tratti di un hotel o di un motel o la casa di lei, in questo caso nulla cambia la finalità. A questo aggiungi la frequenza continuativa degli incontri. E’ vero che non possiamo fotografare all’interno della casa o della camera d’albergo – a meno che la ripresa non sia resa lecita da una posizione palesemente esposta “al pubblico”, come ad esempio dotata di finestra aperta in posizione “panoramica” -, ma gli altri elementi sono assai difficilmente controvertibili.

Daniela Cavallini:

Ti è mai capitato di dimostrare al cliente l’inveridicità del tradimento tanto sospettato?

Mauro Pagani:

Personalmente no. Nel 90% dei casi si conferma il tradimento.

Daniela Cavallini:

Un aspetto che interessa molte persone, riguarda i costi del pedinamento. Vuoi indicarli almeno con approssimazione?

Mauro Pagani:

Posso indicare, come tu ben dici, con approssimazione, i costi della B.D. Service Srl che fornisce la prima consulenza ed il relativo preventivo gratuitamente. Noi operiamo adottando un sistema forfettario, altri definiscono un importo orario. Indicativamente per un pedinamento di tre/quattro settimane il costo si aggira intorno ai 3.000/3.500 euro più eventuali spese vive effettuate previa autorizzazione del cliente.

Daniela Cavallini:

Giunti al termine dell’indagine, non resta che convocare il cliente e mi pare un momento ad alta tensione, anche se presumo sia preceduto dalle anticipazioni risultanti dalle fasi precedenti…

Mauro Pagani:

Eh… di certo non è un momento sereno. Tutte le prove vengono mostrate al cliente con tanto di documentazione e relazione riepilogativa. Documentazione che avrà valore probatorio con la testimonianza  dell’investigatore  qualora richiesta dinnanzi a un Giudice.

Quanto alle anticipazioni, preferisco non darne perché potrebbero essere in alcuni casi fuorvianti. Meglio aspettare il completamento del lavoro.

Daniela Cavallini:

Grazie Mauro per la tua disponibilità.

A voi tutti un caro abbraccio

Daniela Cavallini